Installazione apparati di rete: il Ministero avvia una procedura di consultazione pubblica

28/03/2011 at 08:54Category:Normative

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una procedura di consultazione pubblica per acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati relativamente alla definizione del decreto attuativo della nuova normativa che regolamenta l’installazione degli apparati di rete. Contestualmente viene presentata anche la bozza del decreto attuativo sulla quale verranno apportate le modifiche decise in base a quanto rilevato tramite la consultazione.

Nei prossimi giorni valuteremo attentamente la bozza del decreto attuativo in modo da sviluppare una nostra proposta, tuttavia, da una prima analisi ciò che emerge è che questa bozza è totalmente ineadeguata e - soprattutto - non riflette assolutamente la realtà del settore. L’impressione è che ci siano forti pressioni per mantenere e rafforzare lo status quo e per evitare una sana liberalizzazione del mercato. Su questi temi ci confronteremo e cercheremo di far sentire la nosta voce in quanto la posta in gioco è molto alta, si parla della possibilità di sopravvivenza per molte piccole aziende del settore le quali verrebbero completamente escluse dal mercato.

Per poter ottenere risultati importanti abbiamo bisogno di una forza adeguata, pertanto chiediamo a tutte le piccole aziende e ai consulenti ICT italiani di aderire al progetto APICI: solo se i nostri numeri saranno importanti la nostra voce avrà la possibilità di farsi ascoltare.

Per aderire al progetto APICI: http://associazione.apici.info/index.php/aderisci

Nuova normativa sull’installazione degli apparati rete: opinioni a confronto

14/03/2011 at 08:28Category:Normative

Ritorniamo sulla preoccupante questione del D.M. 314/1992 e del suo sostituto D.L. 198/2010, il quale – lo ricordiamo – entrerà in vigore entro la fine di questo 2011 senza che ad oggi sia noto quali saranno i criteri per potersi iscrivere all’apposito albo e quali dispositivi saranno esentati da questo obbligo (di fatto, quindi, senza che si sappia quali attività potranno continuare ad esistere e quali invece dovranno chiudere o fortemente ridimensionarsi!).

Segnaliamo un paio di interessanti articoli apparsi qualche tempo fa sul portale 01net.it:

Hai installato da solo il tuo router Adsl? Potresti pagare 150.000 euro di multa

Le multe per il wi-fi “fai da te”: per Assoprovider, un decreto contro la libertà

Nulla di nuovo rispetto a quanto gli operatori del settore vanno affermando da mesi, ma riteniamo comunque utile in questo frangente mettere in evidenza ogni voce in tal senso, sperando che il tutto serva a far aprire gli occhi a chi ancora finge di non comprendere quanto gravi possano essere le conseguenze del nuovo decreto, se mal scritto.

Per trasparenza riteniamo di riportare anche una voce contraria, lasciando a chi legge la possibilità di formarsi un’opinione in merito:

Le multe per il wi-fi “fai da te”: Assotel approva il nuovo decreto

E’ superfluo ricordare che per APICI (ma anche per parecchi operatori del settore) il vecchio D.M. 314/1992 non si configurava affatto come una garanzia di qualità per l’utente finale bensì solo come un limite all’imprenditorialità del privato, magari ampiamente in possesso di quelle competenze necessarie per lavorare con la massima serietà e professionalità ma di certo impossibilitato – per ovvi limiti economici – a possedere autoveicoli, furgoni, dipendenti, ecc..

Appare quindi evidente come il nuovo decreto rischi di ripercorrere le orme del vecchio, continuando da un lato a discriminare senza motivo professionisti preparati e dall’altro a rappresentare un freno per lo sviluppo tecnologico dell’Italia.

Eurosatellite promuove APICI

01/02/2011 at 10:14Category:News

Sul sito di Eurosatellite, la famosa scuola di formazione per impiantisti, si parla di DM314/92 e della nuova normativa che sostituirà quella attuale in materia di installazione di apparecchi di rete. Nello stesso articolo si fa riferimento al progetto APICI come possibile strumento di influenza nei confronti del legislatore per la definizione dei requisiti abilitanti.

Ringraziamo Eurosatellite per la citazione e speriamo che in futuro possano nascere iniziative comuni e proficue collaborazioni.

L’autorizzazione delle operazioni intracomunitarie ed elenco Vies

26/01/2011 at 08:45Category:Fisco e adempimenti

Al fine di contrastare le frodi Iva in ambito europeo, il D. L. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, richiedendo l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate. Una volta ottenuto il via libera dall’Agenzia, i soggetti verranno iscritti nell’archivio dei soggetti autorizzati, detto VIES (VAT Information Exchange System).

Per rendere applicabile la norma sono stati emanati il 29.12.2010 due Provvedimenti dell’Agenzia, con i quali sono stati stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Le procedure, di seguito esposte in una tabella dettagliata, sono diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.

Riferimento per la presentazione della dichiarazione:

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-31/domanda-attivita-intraue-064035_PRN.shtml

Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

12/01/2011 at 17:07Category:Normative

Il punto 4 delle premesse contenute nella direttiva comunitaria 2008/63 indica lo spirito della direttiva stessa. Su questa base dovrebbero essere prese decisioni in materia che favoriscano la concorrenza tra gli operatori del settore e escludano situazioni di privilegio e/o importanti barriere all’ingresso. Fatta salva la possibilità dei singoli stati membri di esigere dagli operatori economici un’idonea qualificazione tecnica per l’allacciamento, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, come indicato al punto C dell’articolo 2 della direttiva, va ricordato anche che lo stesso articolo stabilisce che tale qualificazione deve essere accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.

Il sopra citato punto 4 delle premesse indica quanto segue:

L’esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni sia per quanto riguarda l’importazione e la commercializzazione di tali apparecchiature, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l’allacciamento, l’installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori. Tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste in genere un’ampia gamma di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, rischia di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi. Tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all’articolo 28 del trattato. Di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all’importazione, all’immissione in commercio, all’allacciamento, all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività prammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Risulta quindi evidente l’intenzione della Commissione Europea di favorire la concorrenza e l’ingresso delle imprese sul mercato, con questo spirito dovranno essere indicati i requisiti abilitanti all’installazione degli apparecchi di rete.

Link alla direttiva: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:IT:PDF

Le sanzioni previste dalla nuova normativa per l’installazione degli apparecchi di rete

27/12/2010 at 09:00Category:Sanzioni

L’articolo quattro del dlgs 198/10 della nuova normativa per la regolamentazione dell’installazione degli apparati di rete prevede quanto segue:

Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto

Su questo è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto bisogna notare che il nuovo decreto prevede la pena per chi effettua installazioni essendo sprovvisto dell’adeguata abilitazione mentre il DM314/92 prevedeva esclusivamente la sanzione per il committente. Inoltre va rilevata l’enorme differenza tra la sanzione minima e quella massima. Gli importi possono variare in rapporto alla gravità del fatto, difficile però capire come possa essere valutata tale gravità. In ogni caso tali sanzioni sono decisamente sproporzionate e risulta evidente che l’indicazione di questi elevati importi ha come obiettivo quello di spaventare i piccoli operatori i quali non possono certo permettersi il rischio di incorrere in sanzioni così elevate.

Va ricordato che in Italia un falso medico può essere multato per un massimo di 516 euro, questo significa che collegare un router alla linea ADSL senza apposita abilitazione viene considerato dal legislatore almeno 29 volte più grave (15.000/516) del mettere in pericolo la vita delle persone esercitando la professione medica senza adeguato titolo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito (senza protestare, senza bloccare strade e aeroporti, senza stazionare su tetti vari) alla proliferazione di leggi e relative (enormi) sanzioni, tutte volte a scoraggiare i piccoli operatori dal proseguire nelle loro attività, cito come esempio emblematico la famigerata normativa Privacy che prevede obblighi impossibili da rispettare e sanzioni assolutamente improponibili per le piccole realtà economiche commerciali o artigiane. La nuova normativa sull’installazione degli apparecchi di rete va ancora una volta in questa direzione e sarà quindi necessario che l’individuazione dei requisiti abilitanti non penalizzi ulteriormente un settore già profondamente provato dalla crisi economica e dalla concorrenza spietata e spesso poco trasparente della grande distribuzione e dei grandi operatori della telefonia.

Per aderire al progetto APICI http://www.apici.info/aderisci.vsf

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

09/12/2010 at 08:53Category:Normative

Di seguito le parti rilevanti del decreto emanato il 22/10/2010 in materia di regolamentazione delle installazioni di apparati di rete.

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) apparecchiature terminali:

1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;

2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;

b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, ‘ricetrasmittenti’, o unicamente per ricevere, ‘riceventi’, segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;

c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

ART. 2

(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);

e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

ART. 3

(Abrogazioni)

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abrogati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Nuova normativa installazione apparecchi di rete

07/12/2010 at 17:42Category:Normative

Il consiglio dei ministri ha emanato il 22 Ottobre 2010 un decreto che recepisce le direttive comunitarie in termini di concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Tale decreto azzera di fatto la normativa vigente che è rappresentata dalla legge 109 del Marzo 1991 e dal DM314/92 configurandosi quindi come un decreto di grande importanza per la categoria degli operatori informatici italiani.

Nei prossimi giorni cercheremo di fare il punto sulla situazione e di analizzare il modo in cui gli organi d’informazione e gli operatori del settore hanno affrontato la notizia.

Intanto una prima fotografia riassuntiva della situazione è presente a questo link: http://blog.lunidata.it/index.php/normative/dm-31492-e-installazione-apparecchi-di-rete-nuovi-sviluppi/219

Articoli privati

01/01/2010 at 00:03Category:Privato

Gli articoli privato sono riservati ai soci APICI. Per aderire al progetto APICI http://associazione.apici.info/index.php/aderisci