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Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

12/01/2011 at 17:07Category:Normative

Il punto 4 delle premesse contenute nella direttiva comunitaria 2008/63 indica lo spirito della direttiva stessa. Su questa base dovrebbero essere prese decisioni in materia che favoriscano la concorrenza tra gli operatori del settore e escludano situazioni di privilegio e/o importanti barriere all’ingresso. Fatta salva la possibilità dei singoli stati membri di esigere dagli operatori economici un’idonea qualificazione tecnica per l’allacciamento, l’installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, come indicato al punto C dell’articolo 2 della direttiva, va ricordato anche che lo stesso articolo stabilisce che tale qualificazione deve essere accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.

Il sopra citato punto 4 delle premesse indica quanto segue:

L’esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni sia per quanto riguarda l’importazione e la commercializzazione di tali apparecchiature, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l’allacciamento, l’installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori. Tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste in genere un’ampia gamma di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, rischia di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi. Tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all’articolo 28 del trattato. Di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all’importazione, all’immissione in commercio, all’allacciamento, all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività prammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Risulta quindi evidente l’intenzione della Commissione Europea di favorire la concorrenza e l’ingresso delle imprese sul mercato, con questo spirito dovranno essere indicati i requisiti abilitanti all’installazione degli apparecchi di rete.

Link alla direttiva: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0020:0026:IT:PDF

Le sanzioni previste dalla nuova normativa per l’installazione degli apparecchi di rete

27/12/2010 at 09:00Category:Sanzioni

L’articolo quattro del dlgs 198/10 della nuova normativa per la regolamentazione dell’installazione degli apparati di rete prevede quanto segue:

Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto

Su questo è necessario fare alcune considerazioni. Innanzitutto bisogna notare che il nuovo decreto prevede la pena per chi effettua installazioni essendo sprovvisto dell’adeguata abilitazione mentre il DM314/92 prevedeva esclusivamente la sanzione per il committente. Inoltre va rilevata l’enorme differenza tra la sanzione minima e quella massima. Gli importi possono variare in rapporto alla gravità del fatto, difficile però capire come possa essere valutata tale gravità. In ogni caso tali sanzioni sono decisamente sproporzionate e risulta evidente che l’indicazione di questi elevati importi ha come obiettivo quello di spaventare i piccoli operatori i quali non possono certo permettersi il rischio di incorrere in sanzioni così elevate.

Va ricordato che in Italia un falso medico può essere multato per un massimo di 516 euro, questo significa che collegare un router alla linea ADSL senza apposita abilitazione viene considerato dal legislatore almeno 29 volte più grave (15.000/516) del mettere in pericolo la vita delle persone esercitando la professione medica senza adeguato titolo.

Negli ultimi anni abbiamo assistito (senza protestare, senza bloccare strade e aeroporti, senza stazionare su tetti vari) alla proliferazione di leggi e relative (enormi) sanzioni, tutte volte a scoraggiare i piccoli operatori dal proseguire nelle loro attività, cito come esempio emblematico la famigerata normativa Privacy che prevede obblighi impossibili da rispettare e sanzioni assolutamente improponibili per le piccole realtà economiche commerciali o artigiane. La nuova normativa sull’installazione degli apparecchi di rete va ancora una volta in questa direzione e sarà quindi necessario che l’individuazione dei requisiti abilitanti non penalizzi ulteriormente un settore già profondamente provato dalla crisi economica e dalla concorrenza spietata e spesso poco trasparente della grande distribuzione e dei grandi operatori della telefonia.

Per aderire al progetto APICI http://www.apici.info/aderisci.vsf

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

09/12/2010 at 08:53Category:Normative

Di seguito le parti rilevanti del decreto emanato il 22/10/2010 in materia di regolamentazione delle installazioni di apparati di rete.

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) apparecchiature terminali:

1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;

2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;

b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, ‘ricetrasmittenti’, o unicamente per ricevere, ‘riceventi’, segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;

c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

ART. 2

(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:

a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;

b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;

c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);

d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);

e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;

f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

ART. 3

(Abrogazioni)

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, sono abrogati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.